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D.Lvo 17/08/2005 n. 1894. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza. 5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore. 6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 4 e seguenti. Art. 5-ter - La società pubblica di progetto. 1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonchè alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. La Società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 2. Alla Società pubblica di progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie. 3. La Società pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di diritto pubblico ai sensi della legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo. 4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla Società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580. 6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. ». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo. Art. 2 - Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190. 1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.» b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «composta da» sono inserite le seguenti: «dipendenti nei limiti dell'organico approvato e» c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: «Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonchè i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.» d) all'articolo 2, comma 8, è aggiunta la seguente frase: «Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i subcommissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonchè delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.» e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «territoriale e sociale» sono inserite le seguenti: «comunque non superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera»; dopo le parole: «necessarie alla realizzazione», sono inserite le seguenti: «; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA»; le parole: «e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti» sono soppresse; in fine, sono aggiunte le se- guenti: «ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.» f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole: «vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti: «gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione»; dopo le parole: «fasce di rispetto» sono inserite le seguenti: «e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, nè altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore» g) all'articolo 5, comma 4, le parole: «I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio» h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.»; 2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 37-quinquies della legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad altri intermediari finanziari con le modalità di cui all'articolo 115 del regolamento; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente. 12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera. 12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater |
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